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Dichiarazioni industrie

I composti chimici controllati dalla Convenzione sulle armi chimiche (CAC) devono essere dichiarati e sono suddivisi in tre tabelle (tabella 1, tabella 2 e tabella 3) in base alla loro rilevanza. Queste tabelle possono essere consultate nell'allegato all'ordinanza sul controllo dei composti chimici (OCCC). Oltre ai composti chimici elencati, la CAC controlla anche i cosiddetti composti chimici organici definiti, in inglese Discrete Organic Chemicals (DOC), e i composti contenenti fosforo, zolfo o fluoro (composti PSF).

In quanto Stato contraente, la Svizzera è tenuta a notificare all’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) tutte le attività industriali rilevanti ai fini della CAC mediante dichiarazioni annuali anticipate (Annual Declarations of Anticipated Activities, ADAA) e dichiarazioni annuali finali (Annual Declarations of Past Activities, ADPA). L’ufficio nazionale per le dichiarazioni dell’industria è il Laboratorio di Spiez, che inoltra i dati raccolti al Segretariato tecnico dell’OPAC.

L’obbligo di dichiarazione si applica alle attività rilevanti ai fini della CAC svolte con composti chimici superiori al valore limite stabilito. Queste attività comprendono la produzione, la lavorazione e il consumo, nonché l’importazione e l’esportazione.  

Industria: produzione, lavorazione e consumo

Un sito d'impianti è tenuto a dichiarare i propri quantitativi di produzione, lavorazione e consumo di composti chimici della tabella 2, se questi hanno superato il valore limite in uno dei tre anni civili precedenti o se è probabile che ciò avvenga nell'anno civile successivo. I valori limite per i composti chimici della tabella 2A*, della tabella 2A e della tabella 2B sono rispettivamente di 1 kg, 100 kg e 1000 kg. I siti d'impianti sono tenuti a dichiarare i quantitativi di produzione di composti chimici della tabella 3, se sono state prodotte complessivamente più di 30 tonnellate di composti chimici nell'ultimo anno civile o se è probabile che ciò avvenga nell'anno civile successivo. Per quanto riguarda i composti chimici DOC e PSF, deve essere dichiarata solo la quantità prodotta nell'anno civile precedente, se questa ha superato il valore limite di 200 tonnellate per i composti chimici DOC o il valore limite di 30 tonnellate per i composti chimici PSF (cfr. tabella 1).

Per la dichiarazione delle miscele e dei sottoprodotti, è determinante la concentrazione del composto chimico, di cui occorre dichiarare solo la quantità effettiva. Per la dichiarazione di composti chimici della tabella 2A presenti in miscele si rimanda all'articolo 27 dell'ordinanza sul controllo dei prodotti chimici (Composti chimici della tabella 2 presenti in miscele e come prodotti intermedi o sottoprodotti). I composti chimici delle tabelle 2B e 3 devono essere dichiarati solo se presenti in quantità superiore al 30% in peso e se la loro quantità effettiva supera il valore limite definito nella tabella 1 (cfr. tabella 2).

Tabella 1: Valori limite per composti chimici (produzione, lavorazione, consumo)
Tabella Produzione Lavorazione Consumo OCCC
1 > 0 > 0 > 0 Art. 25
2A cfr. OCCC cfr. OCCC cfr. OCCC Art. 26
2B 1'000 kg 1'000 kg 1'000 kg Art. 26
3 30 t Non soggetto all'obbligo di dichiarazione Non soggetto all'obbligo di dichiarazione Art. 28
DOC 200 t Non soggetto all'obbligo di dichiarazione Non soggetto all'obbligo di dichiarazione Art. 30
PSF 30 t Non soggetto all'obbligo di dichiarazione Non soggetto all'obbligo di dichiarazione Art. 30
Tabella 2: Concentrazione per miscele e sottoprodotti
bella Produzione Lavorazione Consumo OCCC
1 > 0% in peso > 0% in peso > 0% in peso Art. 25
2A cfr. OCCC cfr. OCCC cfr. OCCC Art. 27
2B > 30% in peso > 30% in peso > 30% in peso Art. 27
3 > 30% in peso Non soggetto all'obbligo di dichiarazione Non soggetto all'obbligo di dichiarazione Art. 29

Importazione ed esportazione dei composti chimici elencati

L'importazione di composti chimici delle tabelle 1 e 2 da Stati non contraenti come pure l'esportazione verso questi ultimi sono vietate (art. 8 e 10 OCCC). Per l'importazione di composti chimici della tabella 2A in forma pura o come miscela da Stati contraenti nonché l'esportazione verso questi ultimi, si rimanda all'articolo 14 dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici (OCCC). L'importazione di composti chimici indicati nelle tabelle 2B o 3 da Stati contraenti come pure l'esportazione versi questi ultimi sono soggette a dichiarazione se la loro quantità effettiva supera i 100 kg. L'importazione e l'esportazione di composti DOC e PSF non sono soggette a dichiarazione. Tabella 3 (Valori limite per composti chimici)

L'importazione e l'esportazione di miscele, contenenti composti della tabella 2B o 3, sono soggette a dichiarazione se la loro concentrazione è superiore al 30% in peso e se la loro quantità effettiva supera i 100 kg. Tabella 4 (Concentrazione per miscele)

Tabella 3: Valori limite per composti chimici (importazione ed esportazione)
Tabeööa Importazione Esportazione OCCC
1 > 0 > 0 Art. 31
2A cfr. OCCC cfr. OCCC Art. 32
2B 100 kg 100 kg Art. 32
3 100 kg 100 kg Art. 32
DOC Non soggetto all'obbligo di dichiarazione Non soggetto all'obbligo di dichiarazione -
PSF Non soggetto all'obbligo di dichiarazione Non soggetto all'obbligo di dichiarazione -
Tabella 4: Concentrazione per miscele
Tabella Concentrazione (miscele) OCCC
1 > 0% in peso Art. 8
2A cfr. OCCC Art. 27
2B > 30% in peso Art. 27
3 > 30% in peso Art. 29

Quando si dichiara l'importazione di un composto chimico, è considerato Paese di provenienza il Paese in cui il composto chimico è stato lavorato o sdoganato per l'ultima volta prima di essere importato in Svizzera. Il semplice transito attraverso un Paese terzo, o una transazione finanziaria in un Paese terzo, non cambia la provenienza del composto chimico.

Ispezioni

Ogni azienda che produce, lavora o consuma composti chimici in quantità superiori al valore limite rilevante ai fini della CAC, è soggetta all'obbligo di ispezione e verifica dell'OPAC. Gli ispettori del Segretariato tecnico dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) effettuano regolarmente ispezioni di routine presso aziende sottoposte ad ispezione. Le ispezioni dell'OPAC, annunciate con breve preavviso, permettono da un lato di verificare l'osservanza della CAC e dall'altro di creare fiducia reciproca. Il team di ispezione internazionale dell'OPAC è composto da due a cinque ispettori. A queste ispezioni è presente anche un team dell'autorità nazionale presieduto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Un sito d'impianti è sottoposto ad ispezione se supera i seguenti valori limite:

Tabella 5: Valori limite per composti chimici soggetti all'obbligo di ispezione
Tabella Produzione Lavorazione Consumo
1 > 0 > 0 > 0
2A* 10 kg 10 kg 1 kg
2A 1'000 kg 1'000 kg 1'000 kg
2B 10'000 kg 10'000 kg 10'000 kg
3 200 t Non soggetto all'obbligo d'ispezione Non soggetto all'obbligo d'ispezione
DOC 200 t Non soggetto all'obbligo d'ispezione Non soggetto all'obbligo d'ispezione
PSF 200 t Non soggetto all'obbligo d'ispezione Non soggetto all'obbligo d'ispezione

Lo scopo di un'ispezione è di valutare l'osservanza della CAC di un determinato Stato. L'azienda stessa non è quindi al centro dell'ispezione, ma il Paese quale Stato contraente. Le ispezioni includono controlli degli impianti e verifiche dei conti (conformità con le dichiarazioni). Possono inoltre prevedere analisi di campioni.

Il tempo di preavviso esatto e la durata dell'ispezione dipendono dai composti chimici dichiarati. Non appena la SECO viene informata su un'ispezione da effettuare, la SECO si mette in contatto con la rispettiva azienda per discutere l'ulteriore procedura.

Autorizzazioni d'esportazione

I composti chimici che rientrano nella Convenzione sulle armi chimiche (CAC) sono inoltre soggetti ai controlli nazionali sulle esportazioni. L'importazione di composti chimici delle tabelle 1 e 2 da Stati non contraenti come pure l'esportazione verso questi ultimi sono vietate. L'importazione di composti chimici della tabella 1 in uno Stato contraente e l'esportazione di composti chimici delle tabelle 2 e 3 devono essere autorizzate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). I formulari necessari per l'importazione e l'esportazione sono disponibili presso l'ufficio per il controllo delle esportazioni della SECO.

Obbligo di dichiarazione delle importazioni / esportazioni / Laboratorio Spiez

L'importazione e l'esportazione dei composti chimici elencati non solo devono essere autorizzate dalla SECO, ma anche dichiarate al Laboratorio Spiez secondo le disposizioni della CAC.


Laboratorio Spiez Austrasse
CH-3700 Spiez
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+41 58 468 14 00

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