Protezione dei salari: misura per rafforzare il partenariato sociale nelle aziende
Berna, 11.02.2026 — L’11 febbraio 2026 il Consiglio federale ha deciso di apportare determinati adeguamenti al pacchetto di misure nazionali per garantire la protezione dei salari nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III). Ciò riguarda la «misura 14», che rafforza il partenariato sociale nelle aziende. Gli adeguamenti, che si basano sui risultati della procedura di consultazione e sono il frutto di intensi colloqui svolti negli ultimi mesi con le parti sociali, confluiscono nel messaggio sul pacchetto Svizzera-UE (Accordi bilaterali III).
Il 21 marzo 2025, nell’ambito del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Accordi bilaterali III)», il Consiglio federale ha adottato 14 misure volte a garantire la protezione dei salari. Queste misure nazionali completano il piano di garanzia a tre livelli negoziato con l’UE nell’accordo aggiornato sulla libera circolazione delle persone, che comprende principi, eccezioni e una clausola di non regressione. La Confederazione, i Cantoni e le parti sociali avevano già convenuto 13 delle 14 misure. La «misura 14» era stata proposta dal Consiglio federale per mantenere l’equilibrio del pacchetto di protezione dei salari e rispettare gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
Pareri controversi
Nell’ambito della consultazione sono state espresse numerose riserve riguardo alla «misura 14», in particolare da parte dei datori di lavoro. I lavoratori hanno invece valutato il rafforzamento del partenariato sociale nelle aziende come parte integrante del pacchetto di misure. Il Consiglio federale ha quindi incaricato la SECO di proseguire i colloqui con le parti sociali al fine di raggiungere un accordo sulla «misura 14».
La «misura 14» riguarda i rappresentanti eletti dei lavoratori, i membri di un organo paritetico di un istituto di previdenza a favore del personale e i membri dei comitati nazionali di settore il cui ambito di attività è coperto da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale. Nel caso di prevista disdetta, questa misura introduce essenzialmente l’obbligo di un colloquio tra il datore di lavoro e il lavoratore, il quale è finalizzato a trovare una soluzione per evitare la disdetta. Il datore di lavoro potrebbe, ad esempio, offrire un posto di lavoro analogo. La «misura 14» si rivolge soltanto alle imprese con almeno 50 dipendenti, che corrispondono a circa il 2 per cento delle imprese in Svizzera.
Soluzione equilibrata
Con gli adeguamenti alla «misura 14» decisi l’11 febbraio 2026, il Consiglio federale risponde alle preoccupazioni espresse dai datori di lavoro e dai sindacati. Da un lato, si crea una maggiore certezza giuridica per i datori di lavoro, in quanto una disdetta data prima del termine del colloquio non sarebbe nulla ma abusiva. Dall’altro, il colloquio viene ulteriormente salvaguardato come elemento centrale della regolamentazione. Se un datore di lavoro non rispetta la procedura prevista per il colloquio, deve aspettarsi sanzioni che vanno da un minimo di quattro a un massimo di dieci mesi di salario. La sanzione deve essere pagata a titolo di indennità al rappresentante dei lavoratori sotto forma di mensilità. I datori di lavoro che, invece, commettono solo piccoli errori procedurali possono recuperare la procedura senza incorrere in una simile sanzione. I datori di lavoro inadempienti che disdicono il rapporto di lavoro senza svolgere alcun colloquio sono soggetti a una sanzione elevata.
La «misura 14» modificata rappresenta una soluzione equilibrata per salvaguardare nel suo complesso, con le 14 misure previste, il pacchetto di misure nazionali di protezione dei salari. Considerando gli aggiustamenti apportati e il numero limitato di datori di lavoro e lavoratori interessati dalla regolamentazione in questione, la flessibilità del mercato del lavoro in Svizzera non subirà limitazioni.